Brevetti nazionali

    Che cosa è un brevetto

    Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

    Possono costituire oggetto di brevetto: 

    • le invenzioni industriali;
    • i modelli di utilità;
    • i disegni e i modelli.

    Il monopolio decorre dalla data di presentazione della domanda e dura:

    • 20 anni per le invenzioni;
    • 10 anni per i modelli di utilità;
    • 5 anni per i disegni e i modelli, prorogabili di quinquennio in quinquennio fino ad un massimo di 25 anni.

    Cosa sono invenzioni, modello di utilità e disegni/modelli

    • L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un procedimento;
    • Il modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego;
    • Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

    Requisiti per la brevettabilità

    I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono: 

    • novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, utilizzazione o qualsiasi altro mezzo;
    • attività inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente allo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nel caso di modello di utilità, dalla "particolare efficacia o comodità di applicazione" e, nel caso di disegno o modello, dallo "speciale ornamento";
    • applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
    • liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

    Non sono peraltro considerate invenzioni:

    • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o diagnostico del corpo umano o animale;
    • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
    • le presentazioni di informazioni;
    • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

    Titolarità del brevetto

    Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione o del modello o ai suoi aventi causa.
    Se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all'autore del ritrovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore; se peraltro pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è l'oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto anche ad un equo premio; se il trovato sia stato realizzato da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell'azienda, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione.

    Modulistica e presentazione delle domande

    La domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modello ministeriale costituito dal modulo di domanda (compilato in un originale, sottoscritto dal richiedente, più quattro fotocopie dello stesso), dal relativo prospetto (in duplice esemplare sottoscritto dal richiedente) e dall'eventuale foglio aggiuntivo (compilato in un originale sottoscritto dal richiedente più quattro fotocopie dello stesso) e depositata presso qualsiasi Camera di Commercio, ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Via Molise 19 - 00187 Roma.

    Il richiedente può presentare domanda:

    • personalmente ovvero eleggere un rappresentante che, nel caso di invenzioni e modelli di utilità, deve essere scelto tra i consulenti in proprietà intellettuale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi. I richiedenti residenti all'estero, qualora non intendano avvalersi di un rappresentante, devono comunque eleggere un domicilio in Italia ai fini dell'invio della corrispondenza. È possibile depositare le domande di persona nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì alle ore 9.00, previo appuntamento tramite l'agenda Servizi Online. È ammessa la presentazione di più brevetti da parte dello stesso soggetto. 
    • tramite il servizio telematico.

    La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente.

    Allegati alla domanda

    Alla domanda si devono allegare:

    Per invenzioni e modelli di utilità

    1. Una descrizione del trovato, redatta in lingua italiana, scritta a macchina, corretta e tecnicamente appropriata - contenente tutti i particolari necessari per poter realizzare l'invenzione. Deve essere scritta a facciate alterne, numerate progressivamente, su carta semplice, senza alcuna intestazione di ditta. I singoli fogli della descrizione devono essere siglati dal richiedente il quale deve apporre la propria firma per esteso sull'ultima pagina della descrizione.
    2. Disegni dell'invenzione/modello di utilità, che devono essere eseguiti su carta bianca resistente e non brillante del formato di 21x29,5 cm. (A4), lasciando un margine di almeno 2 cm. I disegni devono essere eseguiti a regola d'arte e tracciati con inchiostro nero indelebile. Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici come, ad esempio, processi cianografici, eliografici, fotografici e simili; sono invece ammesse le riproduzioni a mezzo xerox. Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché le eventuali lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamate nel testo della descrizione, nella quale dovrà essere adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse, rappresentano. Le tavole dei disegni non devono contenere alcuna dicitura, ad eccezione delle indicazioni necessarie per la loro comprensione e dell'eventuale indicazione della scala adottata.
    3. Il versamento dei diritti dovrà essere effettuato mediante F24  emesso dal sistema telematico del Ministero,

           Nota bene: la data di deposito della domanda decorrerà a partire dalla data del pagamento effettuato;

    Per disegni e modelli

    1. Una descrizione del trovato;
    2. Una riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo o dei prodotti stessi fissati su cartoncino (nel caso, ad esempio, di tessuti, carte da parati e simili). Le tavole devono essere in formato 21x30 cm., lasciando un margine di almeno 2 cm. Se il colore o i colori costituiscono caratteristica del modello, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati. Le riproduzioni grafiche o i campioni dei prodotti, se compresi in più tavole, devono essere numerati progressivamente e firmati dal richiedente.
    3. Il versamento dei diritti dovrà essere effettuato mediante F24  emesso dal sistema telematico del Ministero,

           Nota bene: la data di deposito della domanda decorrerà a partire dalla data del pagamento effettuato;

    Nullità e decadenza del brevetto

    Il brevetto è nullo se:

    • è privo dei requisiti richiesti;
    • rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
    • la descrizione non è sufficientemente chiara e completa;
    • l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
    • il titolare non aveva diritto ad ottenerlo.

    Il brevetto decade se non viene corrisposto il diritto annuale entro sei mesi dalla data di scadenza.

    Diritti su brevetti di invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli ornamentali

    Sulla Gazzetta Ufficiale n.81 del 6 aprile 2007 è stato pubblicato il testo del Decreto del 2 aprile 2007 relativo al ripristino dei diritti su brevetti e modelli.

    La norma prevede:

    • il ripristino dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;
    • sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali;
    • i diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli sono dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a partire dal 1 gennaio 2007 e più specificamente:
    1. dal quinto anno di vita per il brevetto per invenzione industriale;
    2. dal secondo quinquennio di vita per il brevetto per modello di utilità;
    3. dal secondo quinquennio di vita per la registrazione di disegno o modello.
    • per tutte le scadenze riferite al mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale maturate a decorrere dal 1 gennaio 2007 fino al 30 aprile 2007 il pagamento è dovuto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007, ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto ultimo periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il titolo di proprietà industriale è dichiarato decaduto al 31.12.2006.
    • gli oneri relativi sono precisati dettagliatamente nella tabella A del decreto ministeriale 2 aprile 2007; il versamento dei diritti di deposito e il mantenimento in vita dei brevetti devono  essere effettuati tramite il modello F 24 “versamenti con elementi identificativi”, scaricabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, riportando il numero di deposito attribuito dal nuovo sistema.
    • È possibile cercare le domande depositate accedendo alla banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

    N.B.: per una corretta fruizione del servizio è necessario utilizzare come browser una versione aggiornata di Google Chrome oppure Modzilla Firefox o Microsoft Edge

    D.M. 2 aprile 2007

    Diritti di segreteria

    I diritti di segreteria per il deposito della domanda di brevetto, da corrispondere  all'atto del deposito tramite carte elettroniche o PagoPA, il sistema unico nazionale dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (in questo caso chiedere all'ufficio l'Avviso di pagamento)  sono i seguenti:

    • deposito € 40,00
    • deposito e rilascio copia autentica € 43,00 più una marca da bollo da € 16,00.

    Riferimenti normativi

    Ultimo aggiornamento 20/07/2022

    Riferimenti Anagrafe camerale (Registro Imprese - SUAP)
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