Sacchi monouso per asporto delle merci

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha vietato la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e, in particolare, dalla Direttiva UE 2015/720.

Possono essere commercializzate esclusivamente le borse di plastica biodegradabili e compostabili e le altre tipologie di borse in plastica ammesse dall’art. 226 bis del D. Lgs. 152/2006. Le borse di plastica biodegradabili e compostabili non possono essere distribuite gratuitamente, perciò il prezzo di vendita deve essere indicato nello scontrino o nella fattura. 

Sanzioni

La commercializzazione dei sacchi di plastica non conformi alla normativa è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 2.500 e € 25.000, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda "ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter" (art. 4, commi 4-bis e 4-quater, D. Lgs. 152/2006).

L'accertamento delle violazioni compete agli organi di polizia amministrativa, mentre le sanzioni amministrative sono irrogate dalla Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione (art. 262, comma 1, del D. Lgs. 152/2006). Dal 13 agosto 2017 è quindi venuta meno la competenza sanzionatoria delle Camere di Commercio in tale ambito.

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Ultimo aggiornamento 18/03/2021