Impresa artigiana

Che cos'è l'impresa artigiana

L'impresa artigiana è disciplinata dalla L. 8 agosto 1985 n. 443 ed è l'impresa che ha come scopo prevalente lo "svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione di alimenti o di bevande".

L'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di "impresa artigiana" è obbligatoria, costitutiva e condizione per la concessione delle relative agevolazioni. Solo le imprese annotate con la qualifica di "impresa artigiana" possono adottare denominazioni o insegne in cui ricorrono riferimenti all'artigianato.

Forme giuridiche

Ai sensi della L. 443/1985 e successive modifiche (L. 133/1997 e art. 13 L. 57/2001), l'impresa artigiana può costituirsi nelle seguenti forme giuridiche:

  • impresa individuale;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice (a condizione che ciascun socio accomandatario non sia unico socio di una s.r.l. o socio di altra s.a.s.);
  • società a responsabilità limitata con socio unico (a condizione che il socio unico non sia anche socio unico di altra s.r.l. o socio di una s.a.s.);
  • società a responsabilità limitata pluripersonale.

Nelle società, la maggioranza dei soci (uno solo nel caso in cui la società sia composta da due soci e tutti i soci accomandatari nelle s.a.s.) deve svolgere in prevalenza lavoro personale e manuale, e nel processo produttivo il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.
Nelle s.r.l. la maggioranza dei soci (uno in caso di due soci), oltreché svolgere in prevalenza lavoro personale e manuale nel processo produttivo, deve anche detenere la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società.
Le società per azioni e le società in accomandita per azioni non possono essere iscritte come imprese artigiane. 

Ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana, i requisiti tecnico-professionali di legge previsti in relazione all'attività svolta devono essere posseduti:

  • per l’impresa individuale dal titolare;
  • per la società in nome collettivo da almeno un socio lavorante;
  • per la società in accomandita semplice da almeno un socio accomandatario;
  • per la società a responsabilità limitata unipersonale dal socio unico;
  • per la società a responsabilità limitata pluripersonale da almeno un socio lavorante.

Limiti dimensionali

Le imprese artigiane possono costituirsi a condizione di rispettare gli specifici requisiti dimensionali previsti dalla legge:

  • massimo 18 dipendenti (compresi fino a 9 apprendisti) nell'impresa che non lavora in serie (il numero di dipendenti può aumentare fino a 22, purchè le 4 unità in più siano apprendisti);
  • massimo 9 dipendenti (compresi fino a 5 apprendisti) nell'impresa che lavora in serie purchè con lavorazione non del tutto automatizzata (il numero di dipendenti può aumentare fino a 12, purchè le 3 unità in più siano apprendisti);
  • massimo 32 dipendenti (compresi fino a 16 apprendisti) nell'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (il numero di dipendenti può aumentare fino a 40, purchè le 8 unità in più siano apprendisti);
  • massimo 8 dipendenti nell'impresa del trasporto;
  • massimo 10 dipendenti (compresi fino a 5 apprendisti) nell'impresa di costruzioni edili (il numero di dipendenti può aumentare fino a 14, purchè le 4 unità in più siano apprendisti).

L'art. 55 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 ha soppresso l'Albo delle imprese artigiane, che è stato sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle Imprese. Le funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per l'artigianato sono ora attribuite alle Camere di Commercio.

Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del Registro delle Imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente direzione della Giunta regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli elenchi relativi ai titolari artigiani ed ai familiari collaboratori (parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo) sono trasmessi dalla Camera di Commercio all'INPS per l'iscrizione nella Gestione Speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Ultimo aggiornamento 24/10/2022

Riferimenti Anagrafe camerale (Registro Imprese - SUAP)