Prodotti tessili - etichettatura

Tutti i prodotti tessili devono essere etichettati, ai sensi del Regolamento UE N. 1007/2011.
Per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che - allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semimanufatti, manufatti semi-confezionati o confezionati - sono composti esclusivamente da fibre tessili (es. lana, cotone, lino...), qualunque sia il procedimento di unione o di mischia utilizzato.

Il Regolamento assimila ai prodotti tessili:

  • i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
  • i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti per calzature e guanti;
  • i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Etichette e contrassegni dei prodotti tessili

Tutti i prodotti tessili messi a disposizione sul mercato devono presentare etichette e contrassegni che ne indichino, in ordine decrescente, la composizione fibrosa. L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso dell'etichetta, questa è saldamente fissata.
Le etichette o i contrassegni:

  • devono obbligatoriamente riportare la composizione fibrosa, in ordine decrescente di peso di tutte le fibre utilizzando le denominazioni elencate nell'Allegato I del Regolamento UE N. 1007/2011;
  • devono essere redatti in lingua italiana e per esteso (non sono ammesse abbreviazioni o codici);
  • devono essere redatti con caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Obblighi degli operatori economici di prodotti tessili

  • Per l’immissione del prodotto sul mercato, il fabbricante è tenuto ad applicare l’etichetta o il contrassegno e deve garantire l'esattezza delle informazioni ivi contenute (etichetta e contrassegno possono essere sostituiti dai documenti commerciali di accompagnamento);
  • se il fabbricante non è stabilito nell'Unione Europea, è l'importatore ad applicare l'etichetta o il contrassegno e a garantire l'esattezza delle informazioni ivi contenute;
  • messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili etichettati o contrassegnati correttamente. 

Se il prodotto contiene parti non tessili di origine animale, tale presenza viene indicata sull’etichetta o sul contrassegno tramite l’apposita dicitura “contiene parti non tessili di origine animale”.

Controlli sul mercato dei prodotti tessili

La vigilanza spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio per i controlli sul mercato.
La Camera di Commercio di  Sondrio esegue controlli presso i rivenditori - grossisti, dettaglianti e grande distribuzione - della provincia, verificando che:

  • i prodotti posti in vendita presentino un’etichettatura conforme alla normativa;
  • i relativi documenti commerciali siano conservati per il periodo prescritto (2 anni dalla data di emissione). 

Inoltre può procedere al prelievo di alcuni prodotti tessili da sottoporre ad analisi di laboratorio per verificare in concreto la conformità dell'etichetta alla reale composizione del materiale. La Camera di Commercio sceglie, autonomamente o in base ad un piano di vigilanza nazionale, i prodotti da prelevare e da inviare ad un laboratorio di analisi.

Sanzioni

Il D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 190 dispone le sanzioni da applicare in caso di violazioni del Regolamento UE n. 1007/2011, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali scorrette previste dal D.Lgs.  6/09/2005, n. 206.
Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Tipologia

Sanzione

  • Immissione sul mercato da parte del fabbricante/importatore di un prodotto tessile senza etichetta o contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione
  • Immissione sul mercato da parte del fabbricante/importatore di un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento (sostitutivo di etichetta o contrassegno) sia privo dei dati sulla composizione fibrosa

sanzione amministrativa da € 3.000 a € 20.000

Messa a disposizione sul mercato da parte del distributore di un prodotto tessile privo dell’etichetta o del contrassegno con i dati sulla composizione fibrosa

Sanzione amministrativa da  700 € a € 3.500

Immissione sul mercato da parte del fabbricante/importatore di un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata sull’etichetta o sul documento commerciale di accompagnamento (fatte salve le tolleranze di cui all’art. 20 del Regolamento)

Sanzione amministrativa da € 1.500 a € 20.000

Messa a disposizione sul mercato da parte del distributore di prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata sul documento commerciale di accompagnamento

Sanzione amministrativa da € 700 a € 3.500

Immissione sul mercato da parte del fabbricante/importatore di un prodotto tessile che indica in etichetta denominazioni delle fibre diverse da quelle previste dall’Allegato I del Regolamento, espresse in sigle, in lingua non italiana e in ordine non decrescente

Sanzione amministrativa da € 1.500 a € 20.000

Messa a disposizione sul mercato da parte del distributore di un prodotto tessile che indica in  etichetta denominazioni delle fibre diverse da quelle previste dall’Allegato I del Regolamento, espresse in sigle, non in lingua italiana e in ordine non decrescente e che riporti in modo errato la dicitura “contiene parti non tessili di origine animale”

Sanzione amministrativa da € 200 a € 1.000

Mancata fornitura da parte del fabbricante/importatore/distributore di indicazioni relative alla composizione fibrosa del prodotto tessile su cataloghi, siti web al momento della messa a disposizione sul mercato

Sanzione amministrativa da € 1.500 a € 20.000

Immissione e messa a disposizione sul mercato da parte del fabbricante/importatore di un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale senza l’apposita dicitura in etichetta o sul contrassegno

Sanzione amministrativa da € 1.500 a € 20.000

Inottemperanza ai provvedimenti di regolarizzazione dell’etichettatura o ritiro del prodotto dal mercato entro il termine assegnato

Sanzione amministrativa da € 3.000 a € 20.000

Risorse di interesse

Ultimo aggiornamento 30/03/2021

Riferimenti Servizio metrico