Usi e consuetudini commerciali

Le Camere di Commercio hanno l'obbligo di raccogliere, accertare e revisionare gli usi e le consuetudini connessi alle attività economiche e commerciali (L. 121/1910; r.d. 2011/1934).

Questa funzione rientra nell'ambito delle competenze di "regolazione del mercato" attribuite alle Camere di Commercio dalla legge di riforma degli enti camerali (L. 580/93).

Gli usi sono norme giuridiche non scritte derivanti dal comportamento generale uniforme e costante osservati per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ubbidire ad una norma giuridica obbligatoria. L'uso non può nè formarsi nè essere contrario al disposto della legge stessa, non può quindi essere "contra legem".

Nel nostro ordinamento giuridico gli usi sono fonte terziaria, dopo la legge ed i regolamenti. Nel caso di materie regolate da leggi e regolamenti, gli usi hanno efficacia solo se espressamente richiamati (c.d. uso "secundum legem").

Nelle materie non regolate, gli usi sono fonte autonoma (c.d. uso "praeter legem").

Gli usi normativi sono quelli fonti di diritto (art. 1374 Codice Civile), mentre gli usi negoziali o contrattuali (art. 1340 Codice Civile) hanno la funzione di integrare e di interpretare i contratti.

La Camera di Commercio raccoglie e registra, oltre agli usi normativi, anche quelli negoziali.

La revisione degli usi avviene ogni 5 anni tramite una Commissione Provinciale e diversi Comitati Tecnici.

Il Presidente della Commissione è un magistrato di qualifica non inferiore a Consigliere d'Appello ed è designato dal Presidente della Corte d'Appello.

Della Commissione fanno parte rappresentanti delle Associazioni di categoria, degli Ordini professionali ed esperti giuridici. Per ogni settore viene costituito un apposito Comitato Tecnico composto da persone designate dalle Associazioni di categoria e dalle Associazioni dei consumatori. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario camerale.

La registrazione degli usi si articola in diverse fasi delle quali la pubblicazione rappresenta il momento conclusivo. Da quest'ultimo momento, è possibile utilizzare la raccolta dei fatti e dei comportamenti registrati come fonte di diritto, senza l'obbligo di dimostrare il caso concreto, cioè "fino a prova contraria" (l'art. 9 delle disposizioni sulla legge in generale).

RACCOLTA DEGLI USI PROVINCIALI 2005 - 2010

Ultimo aggiornamento 12/01/2023