Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio

Iscrizioni d’ufficio di atti e fatti

Il procedimento di iscrizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2190 del codice civile, viene attivato quando un’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge e prende avvio da una notizia o segnalazione di soggetti pubblici o privati.
L’iscrizione d’ufficio si articola in questo modo:

  • comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti legittimati a presentare l'istanza omessa, con assegnazione di un congruo termine per provvedere (generalmente 30 giorni); in caso di attivazione da parte degli interessati, il procedimento d'ufficio si chiude e si apre un normale procedimento su istanza di parte;
  • in caso di inerzia, gli atti del procedimento vengono trasmessi al Giudice del registro che può:
    • ordinare con proprio decreto l'iscrizione dell'atto/fatto;
    • negare l'iscrizione: in tal caso, il procedimento si chiude con l'archiviazione.

Il decreto del Giudice del registro, non gravato dall'eventuale ricorso presentato al Tribunale nel termine di 15 giorni, nonché il decreto del Tribunale che si pronuncia sul ricorso, sono iscritti nel Registro Imprese entro 2 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Cancelleria.

Presentazione delle istanze di iscrizione d’ufficio

I soggetti interessati ad ottenere l'iscrizione d'ufficio di un atto/fatto ex art. 2190 del codice civile devono presentare al Conservatore del Registro Imprese apposita richiesta opportunamente documentata:

Cancellazione d’ufficio di atti e fatti

Il procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell’art. 2191 del codice civile è finalizzato ad eliminare dal Registro Imprese un atto/fatto iscritto in assenza delle condizioni di legge.
I soggetti legittimati devono presentare apposita richiesta, opportunamente documentata, al Giudice del registro presso la Cancelleria del Tribunale.
Il Giudice del registro, sentite le parti (ricorrente e ufficio), può:

  • ordinare con proprio decreto la cancellazione dell'atto/fatto;
  • negare la cancellazione d’ufficio, in questo caso la pratica viene archiviata.

Il decreto del Giudice del registro, non gravato da eventuale ricorso presentato al Tribunale nel termine di 15 giorni, nonché il decreto del Tribunale che si pronuncia sul ricorso, sono iscritti nel Registro Imprese entro 2 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Cancelleria.

Normativa

Ultimo aggiornamento 24/10/2022

Riferimenti Anagrafe camerale (Registro Imprese - SUAP)