Informativa per il consumatore sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle auto nuove
L’Unione Europea ha da tempo preso una serie di azioni per combattere il riscaldamento globale e il cambiamento climatico, tra cui la Direttiva 1999/94/CE.
La direttiva è stata recepita in Italia attraverso il DPR n.84/2003, un regolamento finalizzato all'informazione del consumatore sul risparmio di carburante e sull'emissione di CO2 delle autovetture nuove (in vendita o in leasing, destinate al trasporto di persone, con non più di otto posti a sedere escluso il conducente da cui sono esclusi i veicoli speciali e i mezzi a due e tre ruote).
Tale normativa consente al consumatore di acquisire maggiori conoscenze sul tema attraverso:
- l'etichetta posta sul singolo veicolo o affissa nelle vicinanze delle autovetture (che indichi il consumo di carburante e le emissioni di CO2);
- le informazioni contenute sul manifesto (o su un apposito schermo di visualizzazione);
- la consultazione della guida quale strumento divulgativo contenente i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove in commercio negli stati dell'Unione Europea.
I soggetti coinvolti
La normativa prevede il ruolo attivo del Ministero dello Sviluppo Economico, dei costruttori di autovetture, dei responsabili di punto vendita e delle Camere di Commercio territorialmente competenti nella divulgazione delle informazioni ai consumatori:
- Il Ministero dello Sviluppo Economico: è tenuto alla compilazione, a cadenza annuale (entro il 15 dicembre di ogni anno), della guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2.
- Il costruttore ha l'obbligo di fornire al Ministero, entro il 15 dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i modelli di autovettura che possono essere acquistati negli Stati dell'Unione Europea con l’indicazione, per ognuno:
- del tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, metano);
- del consumo di carburante (espresso in litri per 100 km, distintamente per ciclo di guida urbano, extraurbano e misto);
- della quantificazione delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 espresse in g/km;
Tali informazioni dovranno essere fornite anche ai singoli punti vendita.
- Il responsabile del punto vendita: è obbligato ad informare il consumatore sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2:
- apponendo le etichette relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2;
- mostrando le informazioni attraverso un manifesto o uno schermo;
- rendendo disponibile gratuitamente, al consumatore che ne faccia richiesta, la guida al risparmio con i dati ufficiali aggiornati annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- La Camera di Commercio ha il compito di vigilanza, nel territorio di competenza, sugli adempimenti previsti dalla normativa e provvede a divulgare la Guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2.
Sanzioni
Si applica, secondo quanto previsto dalla L. 689/81, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 € e 1000 € per i soggetti che non adempiono agli obblighi stabiliti dalla normativa:
- Omessa apposizione dell’etichetta nei pressi della vettura da parte del personale del punto vendita;
- Omessa fornitura di materiale completo con le indicazioni sui consumi di carburante ed emissioni di CO2;
- Mancata consegna della guida al consumatore che ne abbia fatto richiesta;
- Omessa affissione nel punto vendita del manifesto o dello schermo contenente l'elenco dei dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di C02 di tutte le autovetture nuove esposte, messe in vendita o in leasing;
- Divulgazione incompleta del materiale promozionale, che non riporta i valori ufficiali di consumo di carburante e di emissione di CO2;
- Apposizione di etichette o marchi relativi ai consumi e alle emissioni di CO2 sui materiali informativi non conformi alla presente normativa.
Ultimo aggiornamento 18/03/2021