Protesti

Che cosa sono i protesti

Il protesto è l’atto con cui i notai e gli altri uffici levatori (uffici giudiziari, segretari comunali ecc.) attestano la mancata accettazione di una cambiale tratta o il mancato pagamento di una cambiale, di un vaglia cambiario, di un assegno bancario o postale.
Gli uffici levatori trasmettono mensilmente (il primo giorno di ogni mese) l’elenco dei protesti levati alla Camera di Commercio territorialmente competente, che deve provvedere alla pubblicazione nel Registro informatico dei protesti, istituito con legge 480/1995.

I compiti delle Camere di Commercio in materia di protesti

Ai sensi del D.M. 316/2000 e della L. 235/2000, le Camere di Commercio sono tenute a:

  • Ricevere dagli uffici levatori gli elenchi dei protesti levati dal giorno 27 di ciascun mese al giorno 26 del mese successivo;
  • Pubblicare l’elenco dei protesti levati nel Registro informatico dei protesti entro 10 giorni dalla ricezione;
  • Ricevere le richieste di cancellazione dal Registro informatico e accogliere o rigettarle.

Il Registro informatico dei protesti

Il Registro informatico dei protesti è il registro in cui vengono pubblicati i protesti levati per mancato pagamento. È esclusivamente informatico ed è pubblico per tutelare i soggetti che intrattengono rapporti economici con il debitore. Può essere consultato presso le Camere di Commercio oppure direttamente online, tramite il portale Telemaco (le istruzioni per la registrazione a Telemaco sono disponibili nella pagina dedicata).

Il registro dei protesti riporta:

  • Il numero di repertorio, la data e il luogo di levata del protesto;
  • la natura del titolo (cambiale, vaglia cambiario, assegno, etc.), la data di scadenza, la somma dovuta e il motivo del mancato pagamento;
  • il nome, il cognome, il codice fiscale o la data di nascita e il domicilio della persona fisica debitrice oppure la denominazione, il codice fiscale o partita iva e la sede sociale nel caso si tratti di impresa debitrice. 

La consultazione del Registro ha luogo su scala nazionale e avviene in base al nome del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto di pagamento. 
Le notizie dei protesti sono conservate nel Registro per cinque anni dalla data di pubblicazione, fatte salve eventuali cancellazioni intercorse a seguito di presentazione della relativa istanza.

Risorse collegate:

Ultimo aggiornamento 04/08/2022

Riferimenti Anagrafe camerale (Registro Imprese - SUAP)
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