Cos'è la mediazione

La mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie civili e commerciali, che permette alle imprese, ai consumatori e/o ai privati di gestire i loro conflitti in un ambiente informale e riservato in tempi veloci e a costi contenuti.
È svolta da un terzo imparziale ed è finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati che devono essere iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia, che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della Giustizia.

La mediazione delle controversie civili e commerciali è stata introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, che la prevede come condizione di procedibilità in gran parte delle controversie relative a diritti disponibili.

I vantaggi della mediazione

La mediazione è una forma di risoluzione delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza e dall'economicità:

  • è rapida: sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda e il primo incontro tra le parti e il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda;
  • è riservata: tutti coloro che intervengono nel procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
  • è economica: rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.

Competenza territoriale

Secondo la legge la mediazione deve essere avviata presso un Organismo di Mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (art. 4 comma 1, D.lgs 28/2010). Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata la prima domanda.

Tipologie di mediazione

Con la mediazione si possono risolvere le controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili. 

  • mediazione obbligatoria: il D. Lgs. 28/2010, come modificato dalla Legge 98/2013, prevede il tentativo obbligatorio di mediazione (ovvero la condizione di procedibilità del processo) in alcune rilevanti materie, elencate nell’art.5, comma 1-bis (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, danni da responsabilità medica e sanitaria, danni da diffamazione, contratti assicurativi, bancari, finanziari).

  • mediazione obbligatoria per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali dovute all'emergenza sanitaria da COVID19: l'art. 3, comma 6-ter del D. L. 23 febbraio 2020 come modificato dalla L. 70/2020 prevede che, nei casi in cui il rispetto delle misure di contenimento abbia determinato delle controversie e sia valutabile ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, il preventivo esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Per le materie obbligatorie sarà necessaria l'assistenza del legale di fiducia che, sottoscrivendo il verbale di accordo, lo renderà immediatamente esecutivo, evitando così la richiesta dell'omologa.

  • mediazione demandata dal giudice (D. Lgs. 28/2010 art.5, comma 2): dopo che il processo è stato avviato, anche in sede di appello, il giudice stesso può disporre che le parti procedano alla mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti. In questo caso il processo viene rinviato per il tempo necessario allo svolgimento della procedura di mediazione.

  • mediazione facoltativa: in qualsiasi materia, al di fuori di quelle previste dall’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010, purché attinenti alla sfera del diritto civile e commerciale e aventi ad oggetto diritti disponibili, è possibile esperire il tentativo non obbligatorio di mediazione secondo le regole procedurali stabilite dal D.Lgs. 28/2010.

  • mediazione contrattuale quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria: prima ancora che sorgano dei conflitti è possibile prevedere, attraverso l'inserimento di un'apposita clausola, la loro risoluzione attraverso la mediazione. Così facendo, le parti si impegnano reciprocamente a tentare una mediazione prima di ricorrere ad un procedimento arbitrale o giudiziale.

Efficacia esecutiva della mediazione

  • Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
  • In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

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Ultimo aggiornamento 04/08/2022

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