Diritto annuale

Che cos'è il diritto annuale

Il diritto annuale è il tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e tutti i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative devono versare alla Camera di Commercio territorialmente competente, ai sensi dell'art. 18 della legge n.580 del 1993. 

Il diritto annuale viene versato in cifra fissa, stabilita con decreto ministeriale, da:

  • impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
  • impresa individuale (imprenditore commerciale) iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese;
  • soggetto collettivo iscritto solo al REA (fondazioni, associazioni...);
  • persona fisica iscritta al REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri);
  • società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” del Registro delle Imprese;
  • società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” e “impresa agricola” del Registro delle imprese;
  • società tra avvocati ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001;
  • impresa con sede principale all'estero che ha aperto unità locali o sedi secondarie in Italia.

Il diritto annuale viene versato in base al fatturato da:

  • società tra professionisti previste dalla L. 183/2011;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società di capitali;
  • società cooperative;
  • società di mutuo soccorso;
  • consorzi con attività esterna;
  • enti economici pubblici e privati;
  • aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000;
  • G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico.

Le società e gli altri soggetti collettivi devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (vedi modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATOALIQUOTE
da € 0,00 a € 100.000,00€200,00 (importo fisso)
da oltre €100.000,00 a €250.000,000,015%
da oltre €250.000,00 a €500.000,000,013%
da oltre €500.000,00 a €1.000.000,000,010%
da oltre €1.000.000,00a €10.000.000,000,009%
da oltre €10.000.000,00 a €35.000.000,000,005%
da oltre €35.000.000,00 a €50.000.000,000,003%
oltre €50.000.000,000,001% (fino a un massimo di €40.000,00)

Gli importi devono essere arrotondati al 5°decimale. 

Le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto per la sola sede.
Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto per la sede e per ciascuna delle eventuali unità locali iscritte nel Registro delle imprese al 1º gennaio, con l'esclusione di quelle chiuse entro il 31 dicembre, la cui domanda di cessazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla chiusura.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno al Registro delle imprese.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1º gennaio; nel caso di trasferimento di sezione nell'ambito del Registro Imprese (es: da sezione ordinaria a speciale o da REA a Registro imprese) il diritto dovuto è determinato dalla sezione in cui il soggetto era iscritto al 1º gennaio.

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Termini e modalità di versamento

Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno. Se tale data coincide con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Il versamento del diritto deve essere eseguito in unica soluzione tramite il modello di pagamento F24 con modalità telematica entro il 30 giugno.

Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).

Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre sempre maggiorare il versamento dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; in questo caso sarà sufficiente compilare un unico rigo sommando l'importo del diritto e della maggiorazione.

Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine.
In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Segnalazione false PEC

Sono stati riscontrati casi di invio PEC di comunicazioni aventi come oggetto Esazione Diritto Annuale 2020: non si tratta dell’informativa relativa al Diritto annuale che le Camere di Commercio inviano in occasione della scadenza del 30 giugno di ogni anno, si consiglia perciò di non aprire alcun allegato e di non dare seguito a tale richiesta.

Normativa

La normativa relativa al diritto annuale è consultabile nella pagina dedicata

Altri collegamenti: Informativa sulla privacy

Ultimo aggiornamento 30/03/2021

Riferimenti Ragioneria e Diritto Annuale