Accesso ai documenti amministrativi art. 22 legge 241/1990

L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre.
I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.

L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

Come inviare le richieste

La richiesta di accesso può essere trasmessa all'ufficio competente a detenere i documenti richiesti - qualora conosciuto - oppure all'ufficio segreteria della Camera di commercio, Via Piazzi 23, 23100 Sondrio, pec: cciaa@so.legalmail.camcom.it.

Di seguito sono pubblicati il Regolamento per la disciplina del diritto d'accesso, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 33 del 2 aprile 2012, e la modulistica per la richiesta:

Normativa di riferimento

Ultimo aggiornamento 20/07/2022