Cittadini extracomunitari

Cittadini extracomunitari residenti in Italia 

L'esercizio di un’attività di lavoro autonomo in forma di impresa è consentito ai cittadini extracomunitari residenti in Italia, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno valido rilasciato per lavoro autonomo, lavoro subordinato, attesa di occupazione, motivi familiari, motivi umanitari o asilo politico o di permesso unico di soggiorno e lavoro rilasciato ai sensi del D.Lgs. 40/2014.

Copia del permesso di soggiorno valido (o, in caso di permesso in corso di rinnovo, copia del permesso di soggiorno scaduto e talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane) deve pertanto essere allegata alle domande presentate al Registro Imprese da cittadini extracomunitari per:

  • iscrizione di impresa individuale;
  • iscrizione della nomina ad amministratore di società di capitali, cooperative, consorzi.

Il cittadino extracomunitario che deve ancora fare ingresso in Italia, o che vi è entrato con un permesso di soggiorno che non consente l’esercizio di attività lavorativa autonoma, deve rivolgersi preventivamente alla Camera di Commercio della provincia nella quale verrà fissata la sede dell'impresa per ottenere il nulla osta allo svolgimento dell'attività prescelta e/o l'attestazione dei relativi parametri finanziari, ossia l'ammontare delle risorse economiche minime necessarie per il suo avvio.
In assenza di valido permesso di soggiorno (o di idonea documentazione, in caso di rinnovo) la domanda è soggetta a provvedimento di rifiuto.

Cittadini extracomunitari non residenti in Italia

La verifica della condizione di reciprocità consiste nell’obbligo di riscontrare - in tema di lavoro autonomo d'impresa, di assunzione di cariche sociali e/o di partecipazione societaria – che il Paese di provenienza del cittadino extracomunitario interessato accordi al cittadino italiano un diritto equivalente a quello che un suo cittadino intende esercitare in Italia.
L’ufficio del Registro Imprese verifica la sussistenza della condizione di reciprocità nelle seguenti fattispecie:

  • quando un’impresa extracomunitaria presenta istanza di iscrizione di sede secondaria o denuncia l’apertura di unità locale;
  • quando è richiesta l’iscrizione nel Registro delle Imprese di un cittadino straniero, residente all’estero e che non sia intestatario di permesso o di carta di soggiorno, quale titolare di impresa individuale;
  • in tutti i casi in cui un cittadino straniero, residente all’estero e che non sia intestatario di permesso o di carta di soggiorno, chieda la propria iscrizione in qualità di amministratore di società;
  • quando il cittadino straniero, residente all'estero e non in possesso di permesso di soggiorno, assume partecipazioni in s.r.l. italiane.

Restano esclusi dal contesto in esame gli atti notarili, per i quali è sempre il notaio – nel trasmettere l’istanza al registro delle imprese, sia quale soggetto obbligato (atti pubblici) che facoltizzato (scritture private autenticate) - ad essere chiamato alla verifica in parola.

In caso di insussistenza della condizione di reciprocità, la domanda/denuncia è soggetta a provvedimento di rifiuto.

Sul sito del Ministero degli Affari Esteri sono disponibili le schede informative per la verifica delle condizioni di reciprocità fra l'Italia ed altri Stati extra-UE.

Ultimo aggiornamento 26/07/2022

Riferimenti Anagrafe camerale (Registro Imprese - SUAP)