Cancellazione di società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020

Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

  1. il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;
  2. l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il provvedimento di scioglimento/avvio del procedimento e il provvedimento finale vengono pubblicati all’Albo camerale.

Il procedimento si articola come segue:

  • iscrizione d’ufficio dello scioglimento e comunicazione di avvio del procedimento, con assegnazione di un termine di 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, nonché domanda di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;
  • decorso tale termine, il Conservatore, verificata anche l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione delle società dal Registro Imprese.

Riferimenti normativi

  • art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76

Ultimo aggiornamento 25/10/2022

Riferimenti Anagrafe camerale (Registro Imprese - SUAP)