Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 151 del 25/07/2005, emanato in attuazione delle direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, vengono stabilite misure e procedure finalizzate a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a promuoverne il recupero nonché a ridurre l'uso di sostanze pericolose.

Il decreto ministeriale n. 185 del 25 settembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 257 del 5.11.2007, istituisce il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (cioè tutti quegli strumenti che per funzionare correttamente hanno bisogno o di una spina elettrica o di pile e/o batterie) suddivisi in 10 grandi categorie:

  1. Grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavastoviglie ecc.)
  2. Piccoli elettrodomestici (aspirapolvere, frullatori, asciugacapelli ecc.)
  3. Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (calcolatrici, telefoni cellulari, computer ecc.)
  4. Apparecchiature di consumo (radio, televisioni, videocamere, strumenti musicali ecc.)
  5. Apparecchiature di illuminazione ( tubi fluorescenti e sorgenti luminose in genere)
  6. Strumenti elettrici ed elettronici (trapani, seghe, tosaerba ecc.)
  7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero (videogiochi, consolle, ecc.)
  8. Dispositivi medici (apparecchi di radioterapia, cardiologia, dialisi ecc.)
  9. Strumenti di monitoraggio e controllo (termostati, misuratori ecc.)
  10. Distributori automatici.

Chi si intende per produttore

  1. fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche con proprio marchio;
  2. rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
  3. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e e ne opera la commercializzazione;
  4. produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione.

Come avviene l'iscrizione al Registro Nazionale dei produttori

L'iscrizione al Registro Nazionale dei produttori avviene solo in via telematica tramite il portale https://www.registroaee.it/: l'accesso deve essere effettuato dal legale rappresentante dell'impresa che intende iscriversi, mediante l'utilizzo di dispositivi di firma digitale.

Il legale rappresentante può successivamente delegare un soggetto autorizzato, anch'esso dotato di firma digitale ad effettuare le operazioni amministrative per conto della o delle imprese rappresentate. Nell'area news del sito https://scrivania.registroaee.it/ è disponibile il manuale operativo.

Costi

L'iscrizione al Registro comporta il pagamento di:

  • un diritto di segreteria pari a euro 30,00 da versare tramite PagoPA, il sistema unico nazionale dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione
  • tassa di concessione governativa pari a euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 - Centro Operativo Pescara - Tasse concessioni governative (codice causale 8617 "altri atti")
  • imposta di bollo pari a euro 16,00.

La mancata registrazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Ultimo aggiornamento 25/07/2022

Riferimenti Anagrafe camerale (Registro Imprese - SUAP)