Cancellazione di società di capitali in liquidazione ex art. 2490 c.c.

Le società di capitali in liquidazione che non abbiano depositato il bilancio d’esercizio per più di tre anni consecutivi possono essere cancellate d'ufficio dal Registro Imprese.
Presupposti per l'avvio del procedimento sono:

  • la natura giuridica dell'impresa (deve trattarsi di società di capitali);
  • l'apertura dello stato di liquidazione da più di tre anni;
  • il mancato deposito dei bilanci d'esercizio per oltre tre anni consecutivi.

Il provvedimento di avvio del procedimento e il provvedimento finale vengono pubblicati all’Albo camerale.
Il procedimento si articola come segue:

  • comunicazione di avvio del procedimento, con assegnazione di un termine di 30 giorni per presentare domanda di deposito del bilancio finale di liquidazione e/o richiesta di cancellazione nei modi ordinari ovvero per fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale;
  • in caso di inerzia, ovvero di inidoneità degli elementi forniti in controdeduzione, il Conservatore procede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro Imprese.

Resta salvo il diritto dell'Ente camerale di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.

Riferimenti normativi

  • art. 2490 c.c.
  • art. 40 D.L. 16 luglio 2000, n. 76

Ultimo aggiornamento 24/10/2022

Riferimenti Anagrafe camerale (Registro Imprese - SUAP)