Come avviare o aderire a una mediazione

Modalità di presentazione delle domande di avvio/adesione a procedure di mediazione

Il deposito di domande/adesioni di mediazione presso l’Organismo della Camera di commercio di Sondrio in associazione con l'Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio avviene esclusivamente in via telematica: attraverso ConciliaCamera si compila online la modulistica necessaria per presentare domanda di mediazione o aderire ad una mediazione.    

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Con il Servizio ConciliaCamera l’attivazione del procedimento di mediazione è più facile ed immediato. Chiunque - privato, professionista, impresa, pubblica amministrazione - con una semplice registrazione gratuita può:

  1. Presentare la domanda di mediazione e relativi allegati (Parte Istante)
  2. Inviare la comunicazione di adesione e relativi allegati (Parte Invitata)
  3. Inviare la documentazione integrativa inerente il procedimento
  4. Consultare la documentazione e l’avanzamento del procedimento di propria competenza comprese le date degli incontri
  5. Avere la garanzia della conservazione dei dati a norma di legge.

È facoltà della parte istante chiedere, in sede di presentazione della domanda, che il mediatore venga nominato fra gli avvocati inseriti nell'Elenco dell'Organismo di mediazione.  

Nella fase di avvio della procedura non si accettano documenti riservati al mediatore.   

Le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato per le materie obbligatorie.

Il procedimento di mediazione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, comma 1, comma 2, D.Lgs. 28/2010) e il primo incontro di mediazione tra le parti deve essere fissato non oltre trenta giorni dal deposito della domanda (art. 8,comma1, D.Lgs. 28/2010).

Incontri di mediazione in modalità telematica

Gli incontri di mediazione possono essere organizzati anche a distanza in modalità telematica, mediante sistemi di videoconferenza individuati dall'Organismo, esclusivamente previo consenso di tutte le parti coinvolte in mediazione (per i procedimenti instaurati sino al 28 febbraio 2023).

Per i procedimenti di mediazione instaurati dal 1 marzo 2023 (quindi riferiti a domande pervenute successivamente al 28 febbraio 2023) ciascuna parte può chiedere di partecipare agli incontri di mediazione da remoto, senza la necessità di acquisire il consenso delle altre parti. 

Si rammenta la necessità, nel caso di incontri a distanza, di essere muniti di firma digitale per la sottoscrizione del verbale.

Criteri di rinvio degli incontri di mediazione

Sono ammesse due richieste di rinvio per ciascuna procedura, una per ciascuna parte (come stabilito nei criteri, adottati in data 26 ottobre 2018).
La richiesta di rinvio dell'incontro deve pervenire alla Segreteria del Servizio di mediazione entro 3 giorni lavorativi precedenti alla data dell'incontro e deve essere motivata.
Per esigenze organizzative le richieste tardive non potranno essere prese in considerazione.  

Partecipazione personale delle parti ed eventuale procura a terzi   

Si ricorda che nella mediazione è essenziale e necessaria la partecipazione diretta delle parti (siano esse persone fisiche che giuridiche), assistite dal legale di fiducia (assistenza necessaria nelle mediazioni c.d. obbligatorie di cui all’art. 5 D.Lgs. 28/2010).  Nel caso di impossibilità a partecipare personalmente è ammessa la delega ad altro soggetto, informato dei fatti e munito di una procura speciale sostanziale.

In merito alla forma della procura speciale sostanziale  si evidenzia un diverso e non uniforme  orientamento giurisprudenziale. Infatti a fronte di pronunce che riconoscono alla procura speciale sostanziale "semplice", ossia non autenticata,  l'idoneità a rappresentare la parte ritenendo che, solo nel caso in cui si compiano atti che richiedono l'autentica delle firme (come previsto, per la procura in generale, dall'art. 1392 c.c.), sia  necessario munirsi di procura notarile, altre pronunce  richiedono che la procura conferita per la mediazione  debba essere sempre autenticata da notaio.

L'utilizzo del modello predisposto dall'Organismo è, pertanto, facoltativo  e discrezionale, essendo rimessa all'esclusiva responsabilità delle parti la forma della procura, nel rispetto della previsione normativa di cui all'art. 1392 c.c. secondo cui "La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere".

Scarica il modello di procura sostanziale in mediazione:

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Ultimo aggiornamento 27/02/2023

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