Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie, beneficiando di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. 
Le imprese che non hanno versato il diritto annuale nei termini previsti dalle legge possono sanare spontaneamente la violazione attraverso il ravvedimento operoso, purché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Modalità di versamento

Il versamento deve essere effettuato con il modello di pagamento F24 telematico, in cui devono essere riportati i dati dell'impresa (deve essere inserito il codice fiscale e non la partita IVA, qualora diversa).

Affinché il ravvedimento sia perfezionato correttamente, è necessario che, entro un anno dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento contestuale:

  • del diritto annuale dovuto;
  • della sanzione ridotta;
  • degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
ANNOTASSO LEGALE
20141,00%
20150,50%
20160,20%
20170,10%
20180,30%
20190,80%
20200,05%
20210,01%
20221,25%

Per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese, il termine per il calcolo dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Le Camere di commercio sono ogni giorno al fianco delle imprese e il diritto annuale versato dalle stesse ritorna al territorio sotto forma di nuovi servizi.

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Ultimo aggiornamento 09/01/2023

Riferimenti Ragioneria e Diritto Annuale