Giocattoli

Per giocattoli si intendono prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Anche i costumi, le maschere e i gadget di carnevale, halloween, ecc. destinati prevalentemente ai bambini, sono assimilabili ai giocattoli e pertanto sono soggetti alla normativa europea relativa alla sicurezza dei giocattoli. 

I requisiti essenziali che i giocattoli devono possedere per poter essere regolarmente immessi sul mercato sono disciplinati dal D. Lgs. 11 aprile 2011 n. 54, che ha recepito la Direttiva 2009/48/CE. Quest’ultima riporta all’art. 10, che i “ I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini ”.

L’Allegato II del D. Lgs. 11 aprile 2011 n. 54 indica i requisiti particolari di sicurezza dei giocattoli, che influiscono su:

  • proprietà fisico-meccaniche;
  • infiammabilità;
  • proprietà chimiche;
  • proprietà elettriche;
  • igiene;
  • radioattività.

Obblighi dei fabbricanti di giocattoli 

Ai sensi della normativa vigente, i fabbricanti devono riportare sui giocattoli:

ce

  • la marcatura CE, con la quale il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti della normativa comunitaria
  • un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta l’identificazione del fabbricante;
  • il nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l’indirizzo del fabbricante;
  • le istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana.

Il fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato, che svolge i compiti indicati nel mandato, tra cui:

  • mantenere la dichiarazione CE a disposizione delle autorità di vigilanza per almeno 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato;
  • fornire le informazioni e i documenti che dimostrino la conformità del prodotto;
  • cooperare con le autorità competenti per eliminare qualsiasi eventuale rischio collegato ai giocattoli che rientrano nel mandato.

Obblighi dei distributori

I distributori:

  • verificano, prima di mettere il prodotto a disposizione sul mercato, che il giocattolo presenti la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e dalle informazioni sulla sicurezza in lingua italiana;
  • non mettono i giocattoli a disposizione sul mercato se ritengono che non siano conformi e informano il fabbricante/importatore e il Ministero dello Sviluppo Economico;
  • garantiscono gli standard di sicurezza del giocattolo anche durante il trasporto e l’immagazzinaggio;
  • se si rendono conto che hanno messo a disposizione sul mercato un giocattolo non conforme alla normativa si attivano per correggere il prodotto ed eventualmente per ritirarlo o richiamarlo;
  • forniscono, su richiesta dell’autorità competente, tutte le informazioni e le caratteristiche che dimostrino la conformità del prodotto.

Controlli sul mercato dei giocattoli

La vigilanza sul mercato dei giocattoli spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza per i controlli sul mercato.
La Camera di Commercio di Sondrio esegue controlli presso i rivenditori - grossisti, dettaglianti e grande distribuzione - della provincia, in autonomia o secondo piani di vigilanza nazionali, verificando che i giocattoli posti in vendita presentino tutte le caratteristiche costruttive, sia tecniche sia amministrative, di conformità (marcatura CE, nome, ragione sociale, marchio e indirizzo del fabbricante, avvertenze e precauzioni d'uso redatti in lingua italiana).
Se un prodotto posto in vendita viene ritenuto sospetto di non conformità si procede all'acquisto di uno o più esemplari, che vengono sottoposti ad esami di laboratorio a cura di un organismo notificato, che ne accerta o meno la conformità.

Sanzioni 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le seguenti sanzioni:

Tipologia

Sanzione

  • Immissione sul mercato da parte di fabbricante/importatore di un giocattolo in modo non conforme ai requisiti essenziali e specifici di sicurezza (art. 9 e allegato II);
  • Immissione sul mercato di un giocattolo da parte dell’importatore senza che il fabbricante abbia assicurato di aver eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità, abbia preparato la documentazione tecnica, abbia apposto la marcatura di conformità prescritta sul giocattolo e lo abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.

arresto fino a un anno e  ammenda da € 10.000 a € 50.000

Inottemperanza al provvedimento di ritiro o richiamo del giocattolo emanato dall’autorità di vigilanza quando viene accertata la presenza di un rischio e di un pregiudizio per la sicurezza e la salute delle persone

l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da € 10.000 a € 50.000

Immissione sul mercato da parte del fabbricante/importatore di un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all’Allegato IV

sanzione amministrativa da € 2.500 a € 40.000

  • Immissione sul mercato da parte del fabbricante/importatore di un giocattolo privo della marcatura CE
  • Immissione sul mercato da parte del fabbricante/importatore di un giocattolo privo delle avvertenze di cui all’art. 10 del D. Lgs. 54/2011

sanzione amministrativa da € 2.500 a € 30.000

  • Inottemperanza al provvedimento di divieto di immissione del giocattolo sul territorio nazionale da parte del fabbricante/importatore dopo che l’autorità di vigilanza abbia accertato l’irregolare apposizione della marcatura CE o la mancanza o l’incompletezza della dichiarazione CE (art. 30, comma 6);
  • Inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 8 da parte del fabbricante/importatore/distributore (obbligo di fornire indicazioni sugli operatori economici a cui abbiano fornito o da cui abbiano ricevuto un giocattolo e obbligo di conservazione di tali informazioni per 10 anni);
  • Inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 4, comma 3 da parte del rappresentante autorizzato (obbligo di conservare la dichiarazione di conformità CE per un periodo di 10 anni e di fornirla all’autorità di vigilanza, con la quale deve collaborare in caso di motivata richiesta)

sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000

Messa a disposizione sul mercato da parte del distributore di un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all’art. 10

sanzione amministrativa da € 1.500 a € 10.000

Le sanzioni amministrative sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

Esclusioni

Il D. Lgs. 54/2011 non si applica:

  1. alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
  2. alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
  3. ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
  4. alle macchine a vapore giocattolo;
  5. alle fionde e alle catapulte.

L’elenco completo dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 54/2011, in quanto non considerati giocattoli, è disponibile nell’ Allegato I .

Siti di interesse:

Ultimo aggiornamento 30/03/2021

Riferimenti Servizio metrico