La cartella esattoriale: guida alla lettura e al pagamento

La cartella esattoriale viene emessa dall'Agente della Riscossione:

  • per le imprese individuali al titolare, all'indirizzo della sua residenza anagrafica;
  • per le società di capitali alla società, all'indirizzo delle sede locale;
  • per le società di persone sia alla società che ai soci responsabili in solido (esclusi quindi i soci accomandanti nelle SAS), oltre al liquidatore. Si ricorda che in tal caso è sufficiente pagare una sola cartella in quanto l'importo dovuto per tributo, sanzioni e interessi è unico (anche se vengono eseguite più notifiche stante la responsabilità solidale dei soci). Il pagamento della cartella da parte di uno dei responsabili in solido libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso (art. 9 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

L'eventuale notifica a più soci è evidenziata dopo il numero cartella che è unico tranne per le tre cifre dopo la barra, che si riferiscono ai soci coobbligati.

Esempio: 105 2011 99999999 99 è la cartella notificata alla società; 105 2011 99999999 99 / 001 è la cartella notificata al primo socio; 105 2011 99999999 99 / 002 è la cartella notificata al secondo socio, ecc.

Nella prima pagina si trova l'intestazione della cartella, comprendente i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente, un'indicazione sommaria degli importi iscritti a ruolo e degli Enti destinatari delle somme indicate. Nell'intestazione è indicato anche qual è l'Agente della Riscossione (ambito provinciale) a cui è stato affidato l'incarico di esigere le somme dovute.

Dopo la riforma della riscossione coattiva (si vedano i decreti legislativi n. 37, 46 e 112 del 1999), l'Agente della Riscossione competente (un tempo chiamato "Concessionario") è quello della provincia in cui - negli archivi dell'Anagrafe Tributaria - si trova la residenza dell'imprenditore individuale ovvero la sede principale dell'impresa societaria. Inoltre viene emessa un'unica cartella per tutti i codici tributo a carico del soggetto, per cui oltre al diritto annuale possono essere presenti somme dovute ad altri Enti impositori, oppure possono coesistere importi dovuti a Camere di Commercio diverse.

Esemplificando, un imprenditore individuale iscritto alla Camera di Commercio di Sondrio (perché in tale provincia svolge la sua attività), ma residente a Genova, e che non abbia versato il diritto annuale, riceverà una cartella dall'Agente della Riscossione per la provincia di Genova, fermo restando che i relativi importi da versare sono destinati alla Camera di Commercio di Sondrio.

Le sezioni più importanti per la comunicazione tra ente impositore e contribuente sono il "Dettaglio addebiti" e i "Dati identificativi della cartella", dove sono indicati:
il numero REA dell'impresa iscritta a ruolo, di cui si prega di prendere nota prima di richiedere informazioni telefoniche alla Camera di Commercio, la violazione contestata al contribuente e gli importi iscritti a ruolo suddivisi per codice tributo:

  • il codice 961 si riferisce al diritto annuale non versato a fianco del quale è indicato l'anno di competenza a cui si riferisce;
  • il codice 962 si riferisce alla sanzione per omesso o tardivo versamento.
  • il codice 992 si riferisce agli interessi legali sulle somme non versate entro i termini di legge ed è calcolato dalla scadenza dell'annualità di riferimento alla data di effettivo versamento, oppure fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione se trattasi di importi ancora non regolarizzati.

Dopo il dettaglio degli importi, la cartella riporta varie informazioni per il pagamento e le istruzioni per l'eventuale ricorso o annullamento in autotutela.

Gli importi da versare sono diversi a seconda che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure successivamente:

  • se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica, si può utilizzare il bollettino allegato alla cartella, che è comprensivo degli importi iscritti a ruolo, di una parte dei compensi di riscossione (il 4,65%) e delle spese di notifica;
  • se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla notifica, non si può più utilizzare il bollettino allegato perché gli importi da versare saranno diversi: oltre agli importi iscritti a ruolo e all'intero compenso esattoriale (percentuale variabile da provincia a provincia, indicativamente 8 o 9%), saranno dovuti anche gli interessi di mora (maturati giornalmente dalla data di notifica) e il rimborso delle spese per eventuali procedure esecutive che l'Agente ha dovuto sostenere per il recupero delle somme. In tal caso, per effettuare il pagamento, ci si dovrà recare presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione, o comunque ad esso chiedere informazioni per il versamento.

Le informazioni sugli importi iscritti a ruolo devono invece essere sempre richieste all'ente impositore, ovvero in questo caso all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio.

Rateazione del pagamento

La facoltà di concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, dietro richiesta dello stesso, la rateazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo è di competenza dell'Agente della Riscossione indicato in cartella.

Sgravio di cartelle esattoriali non dovute

Il contribuente che riceve una cartella di pagamento e ritiene di non doverla pagare, in tutto o in parte, può presentare, previa verifica dei dati, un'istanza di sgravio totale o parziale della stessa, servendosi del modello presente nella sezione Modulistica ed allegando una copia della cartella esattoriale e il modello F24 o la ricevuta di pagamento effettuato in via telematica al momento dell'iscrizione. La Camera di Commercio provvederà ad esaminare l'istanza e a concedere lo sgravio se dovuto.

Attenzione: la presentazione di un'istanza di annullamento alla Camera di Commercio non sospende i termini per il pagamento della cartella, né quelli per ricorrere alla Commissione Tributaria.

Ricorso alla commissione tributaria provinciale

Avverso il pagamento del diritto annuale è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio (art. 12, comma 2, Legge 28/12/2001, n. 448) in bollo per atti giudiziari. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella con le modalità prescritte dal D.Lgs 31/12/1992, n. 546.

Ultimo aggiornamento 09/01/2023