Patrocinio a spese dello stato

In caso di controversia rientrante nelle materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio della mediazione, chi rientra nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può  comunicarlo utilizzando l'apposito modello e trasmettendolo alla Segreteria. 
In tal caso all'organismo non è dovuta alcuna indennità (art. 17, comma 5, D.Lgs. 28/2010, che richiama l'art. 76 D.P.R. 115/2002). 

Scarica il modello per l'ammissione al patrocinio

Per quanto concerne l'onorario dell'avvocato che assiste il cliente ammesso al gratuito patrocinio, durante la mediazione (obbligatoria o delegata) si  evidenzia che, a decorrere dal 30 giugno 2023, a seguito delle modifiche normative introdotte al D.Lgs. 28/2010 con l'inserimento del capo II-bis, è espressamente previsto il patrocinio a spese dello stato per la parte non abbiente. A decorrere da tale data la richiesta deve essere presentata al consiglio dell'Ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (art. 15 quinques d.lgs. 28/2010). 

Chi può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16/012018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Per maggiori informazioni sul gratuito patrocinio è possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia.

Ultimo aggiornamento 27/02/2023

faq Consulta le nostre faq mediazione