2020

Diritto annuale 2020: autorizzato l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2021-2022

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27 marzo 2020, è stato autorizzato l’incremento del 20 % del diritto annuale per il triennio 2020-2022 per il finanziamento di progetti strategici determinati (art. 18, comma 10, della Legge 580/1993, modificato dal D.Lgs. n. 219/2016), così come approvati dal Consiglio della Camera di Commercio di Sondrio con delibera n. 12/C del 11 novembre 2019.  

Le imprese di nuova iscrizione che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale per l’anno 2020, prima del 27.03.2020 e per importi inferiori a quelli indicati nella tabella che segue, dovranno effettuare il conguaglio entro il 30 novembre 2020.

Per il calcolo ed il pagamento on line dell’importo dovuto alla scadenza ordinaria del primo acconto delle imposte sui redditi dalle imprese già iscritte consulta il  sito tematico.

Diritto annuale 2020 - Differimento dei termini di versamento

Il D.P.C.M. 27 giugno 2020, art. 1 comma 1, ha differito i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, oltre che ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, la scadenza del 30 giugno 2020 è stata prorogata al 20 luglio 2020, mentre dal 21 luglio 2020 al 20 agosto 2020 il pagamento può essere effettuato maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2020.

 

NUOVE ISCRIZIONI 2020

 

IMPORTI ANNUALI

 

TIPOLOGIA D'IMPRESA

 

SEDE

 

UNITA' LOCALE

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese

€ 52,80*

€ 10,56*

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese società semplici NON agricole e le società tra avvocati)

€ 120,00

€ 24,00

Società semplici agricole

€ 60,00

€ 12,00

Soggetti iscritti al solo REA

€ 18,00

-

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero

                      € 66,00

(*)Le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota MSE n. 19230 del 03.03.2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia). 

Esempio: impresa individuale che non ha unità locali l'importo dovuto è pari ad € 52,80 che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare pari ad € 53,00. Esempio: impresa individuale con sede e una unità locale nella stessa provincia l'importo dovuto è pari a € 52,80 + € 10,56 = € 63,36 che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare pari ad € 63,00.

 

 

Ultimo aggiornamento 25/03/2021