Accesso civico

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 che consente a chiunque - senza indicare motivazioni né sostenere costi - di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, nei casi in cui la pubblicazione stessa non sia stata attuata.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis dello stesso d.lgs. 33/2013 (c.d. "accesso civico generalizzato", previsto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013). 

  • La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita;
  • Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati;
  • In caso di accoglimento l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, oppure, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013, a pubblicare sul sito gli stessi dandone comunicazione al richiedente con indicazione del relativo collegamento ipertestuale;
  • Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  • La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Camera di Commercio di Sondrio è la Dott.ssa Paola Leoncelli.

Presentazione delle richieste

Per presentare una richiesta è necessario scaricare e compilare l'apposito modello per la richiesta di accesso civico, che può essere:

  • trasmesso via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@so.legalmail.camcom.it;
  • oppure consegnato a mano o trasmesso per posta all'ufficio Segreteria o direttamente al Responsabile della trasparenza della Camera di Commercio di Sondrio, Dott.ssa Paola Leoncelli, al seguente indirizzo: 

Camera di Commercio di Sondrio
Ufficio Segreteria
Via Piazzi, 23
23100 Sondrio

Registro degli accessi agli atti

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione:

Riferimenti

Paola Leoncelli Area I - Affari Generali e Regolazione del Mercato
PEC cciaa@so.legalmail.camcom.it
Tel. 0342 527225

Ultimo aggiornamento 09/01/2023