Emissione del ruolo per violazioni sul diritto annuale: sanzioni e interessi

Nei casi di violazione sul diritto annuale, ovvero di:

  • versamento omesso
  • versamento incompleto
  • versamento alla seconda scadenza senza la maggiorazione 0,40%
  • versamento dopo l'ulteriore termine previsto per il versamento con 0,40%

il contribuente è soggetto a una sanzione amministrativa.

Si ricorda che:

  • entro un anno dalla violazione, cioè dall'ultimo giorno utile per pagare senza ritardo, è possibile evitare l'irrogazione della sanzione versando contestualmente l'importo del tributo e le somme a titolo di ravvedimento;
  • scaduti i termini per il ravvedimento e fino all'emissione del ruolo da parte della Camera di Commercio, si può contattare l'ufficio Diritto Annuale per ricevere la notifica diretta di un atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione, con il quale verranno contestati contemporaneamente il diritto dovuto e non versato, o versato in ritardo, le sanzioni e gli interessi, con la possibilità, quindi, di poter sistemare le pendenze senza dover attendere l'emissione del ruolo.

In assenza di regolarizzazione, il contribuente riceve dall'Agente della Riscossione una cartella di pagamento comprensiva di:

  • eventuale tributo ancora non versato;
  • sanzione amministrativa tributaria;
  • interessi legali.

Il contribuente dovrà versare all'Agente della Riscossione tali importi più le spese di notifica e i compensi esattoriali.

Calcolo della sanzione - Incrementi e riduzioni

Il Regolamento camerale prevede la possibilità di aumentare la sanzione base che è del 10% o del 30% a seconda del tipo di violazione commessa, del 30% fino al 100% in presenza di elementi aggravanti, nonché la possibilità di applicare riduzioni in presenza di elementi attenuanti.

In particolare, gli articoli 7, 8 e 9 prevedono incrementi della sanzione base del 30% in corrispondenza dei seguenti elementi aggravanti:

  • art. 7: gravità della violazione;
  • art. 8: personalità del trasgressore e sue precedenti violazioni;
  • art. 9: recidiva.

L'articolo 10 prevede invece riduzioni della sanzione in corrispondenza dei seguenti elementi attenuanti:

  • comma 1: per l'opera riparatrice del trasgressore;
  • comma 2: per le condizioni economico-sociali del trasgressore.

Calcolo degli interessi

Gli interessi si calcolano a partire dalla scadenza per il pagamento:

  • fino alla data effettiva di versamento, per i pagamenti in ritardo;
  • fino alla data di consegna dei Ruoli all'Agente della Riscossione, per i tributi omessi in tutto o in parte.

Il calcolo degli interessi viene effettuato al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente (articolo 1284 del Codice Civile), con calcolo in giorni e divisore 36500.

Tasso di interesse legale dal 2001

dal 01.01.2001 al 31.12.20013,5%
dal 01.01.2002 al 31.12.20033%
dal 01.01.2004 al 31.12.20072,5%
dal 01.01.2008 al 31.12.20093%
dal 01.01.2010 al 31.12.20101%
dal 01.01.2011 al 31.12.20111,5%
dal 01.01.2012 al 31.12.20132,5%
dal 01.01.2014 al 31.12.20141%
dal 01.01.2015 al 31.12.20150,5%
dal 01.01.2016 al 31.12.20160,2%
dal 01.01.2017 al 31.12.20170,1%
dal 01.01.2018 al 31.12.20180,3%
dal 01.01.2019 al 31.12.20190,8%
dal 01.01.2020 al 31.12.20200,05%
dal 01.01.2021 al 31.12.20210,01%
dal 01.01.2022 al 31.12.20221,25%
dal 01.01.20235%

Riferimenti normativi

  • L'articolo 18, comma 3, della Legge n. 580 del 29.12.1993 (con successive modifiche e integrazioni) stabilisce che "In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
  • Il D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 stabilisce le norme base in materia di sanzioni tributarie.
  • Il Decreto Ministeriale n. 54 del 27.01.2005 è stato emanato come "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di  tardivo o omesso pagamento del diritto annuale" ed è stato successivamente accompagnato dalla circolare esplicativa MAP n. 3587/C del 20.06.2005.
  • Con delibera di Giunta n. 4 del 06.02.2006 la Camera di Commercio di Sondrio ha disciplinato con proprio regolamento le norme di dettaglio per l'irrogazione delle sanzioni sul diritto annuale.
  • La Nota MSE n. 0172574 del 22.10.2013 sancisce l'applicabilità al diritto annuale della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 02.08.2013 sugli errati versamenti da parte dei contribuenti.
  • Avviso relativo alla Circolare dell'Agenza delle Entrate n. 27/E del 02.08.2013.

Ultimo aggiornamento 09/01/2023

Riferimenti Ragioneria e Diritto Annuale